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23 Maggio 2011
Il Pvc va sottoscritto dai verificatori
Di qui l'assunto che la società fosse il terminale di una frode «carosello» e che le fosse preclusa la detrazione dell'Iva addebitata da quel fornitore.
La Srl proponeva ricorso contro l'accertamento e la Ctp lo accoglieva, in quanto mancava agli atti del processo il Pvc redatto nei confronti del fornitore, espressamente richiamato nella motivazione dell'atto impugnato.
In altri termini, l'impossibilità di verificare il contenuto dell'atto istruttorio dal quale la pretesa impositiva traeva origine, non poteva che condurre all'annullamento dell'avviso di accertamento, mancando la prova della sua fondatezza.
Proponeva appello l'ufficio che, oltre a riproporre le tesi difensive dedotte in primo grado, produceva uno stralcio del Pvc redatto nei confronti del citato fornitore, rimediando all'omissione che aveva determinato l'esito negativo del primo giudizio.
L'integrazione documentale, ritenuta ammissibile dalla Ctr, è stata giudicata priva di efficacia probatoria in quanto lo stralcio del Pvc depositato in giudizio «non reca le firme, sia degli estensori, sia del rappresentante legale della ditta destinataria, né riporta l'attestazione di copia conforme all'originale».
Quel documento, peraltro, che pure constava di 25 pagine di esposizione, era «privo degli allegati riguardanti i rapporti commerciali con i terzi», motivo per il quale risultava inidoneo a dimostrare l'attendibilità di quanto affermato dall'appellante. Né assumeva rilievo l'affermazione dell'ufficio secondo cui nell'accertamento erano stati trasfusi tutti i dati contenuti nel Pvc notificato al fornitore «afferenti gli accadimenti, le circostanze e i fatti che avevano indotto i verificatori a ritenere la detta ditta una cartiera».
Secondo i giudici pugliesi, infatti, con quella «trasfusione» di dati era stato assolto l'obbligo di adeguata motivazione dell'atto impositivo, ma restava da adempiere, per il creditore, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti costitutivi del proprio credito. Onere che non poteva ritenersi assolto, nel caso di specie, con il deposito del solo stralcio di quel Pvc.
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