Studio Negrini


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Maggiori ricavi

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23 Maggio 2011

Maggiori ricavi: serve la certezza


Solo i ricavi definitivamente accertati fanno presumere il pagamento in nero di dividendi nella società a ristretta base sociale. È il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 8207/11.
La controversia
Tutto inizia nel 1989. L'amministrazione contestava a due società, coinvolte nella compravendita di un terreno edificabile, l'occultamento di ricavi, la distribuzione ai soci di dividendi extrabilancio, il mancato rispetto degli obblighi del sostituto d'imposta circa l'applicazione delle ritenute d'acconto e la presentazione della relativa dichiarazione. L'erario imputava ai soci l'omessa dichiarazione dei redditi di capitale. Si instaurava un contenzioso su tre gradi di giudizio che si concludeva nel 2003 con la sentenza n. 2409.
In quell'occasione, la Corte aveva precisato i requisiti richiesti all'amministrazione per poter accertare la distribuzione di dividendi extracontabili. Intanto il Fisco doveva accertare definitivamente i ricavi omessi (requisito oggettivo). Poi la società doveva possedere una ristretta base sociale (requisito soggettivo). Senza tali condizioni non poteva essere mossa alcuna contestazione ai soci circa l'incasso di dividendi extrabilancio. Inoltre, i giudici di legittimità avevano esaminato l'utilizzo dello strumento presuntivo in campo tributario. A loro avviso, l'amministrazione poteva impiegare le presunzioni semplici (articolo 2727 del codice civile), con le quali, partendo da un fatto noto (certo), si può risalire ad un fatto ignoto (incerto o presunto), sempreché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile). Mentre era vietato l'impiego delle presunzioni “a catena”, cioè quelle fondate su altre presunzioni, ognuna delle quali di grado inferiore rispetto alla precedente. In particolare la presunzione di secondo grado è quella nella quale, al fine di desumere il fatto ignoto partendo da un fatto noto, a quest'ultimo si sostituisce un ulteriore fatto ignoto, sebbene a sua volta derivato dalla presunzione di primo grado.
Infine, la Cassazione esaminava il merito della controversia, ed escludeva che fosse stato violato il divieto dell'utilizzo della doppia presunzione. Nel caso specifico, la presunzione di primo grado era poi venuta meno, in quanto i ricavi, da presunti che erano, si erano trasformati, alla conclusione delle vicende giudiziarie, in ricavi certi. In conclusione la Corte cassava la sentenza e rimetteva il giudizio ad altra sezione della Ctr.
Il rinvio
La Ctr del rinvio dava atto che le controversie relative alle presunte violazioni degli obblighi del sostituto d'imposta erano state definite nei confronti delle due società, una con la cessazione della materia del contendere e l'altra con l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Pertanto non sussistevano né maggiori ricavi conseguiti in capo alla società né tantomeno maggiori dividendi distribuiti ai soci.
A questo punto, l'amministrazione finanziaria ha presentato ricorso in cassazione con due motivi. Col primo contestava alla Ctr di aver esteso anche ai soci l'efficacia dei giudizi delle società, quando gli stessi risultavano essere parti terze rispetto alle due controversie societarie. Col secondo contestava alla Ctr (sulla base del principio di diritto posto nella sentenza che aveva disposto il rinvio) di aver omesso di valutare nel merito l'esistenza, o meno, delle presunzioni gravi, precise e concordanti, grazie alle quali erano stati accertati i maggiori ricavi.
Ma la Cassazione ha rigettato l'impugnazione. Dopo aver ripercorso il contenuto della sentenza emessa nel 2003 prima del giudizio del rinvio, il collegio ribadiva il principio secondo il quale è legittimo presumere la distribuzione ai soci di dividendi soltanto in presenza di ricavi definitivamente accertati. Corretta, quindi, l'ultima decisione della Ctr che aveva escluso l'insussistenza dell'accertamento dei maggiori ricavi, facendo proprie le vicende processuali delle società e dei soci, tutte favorevolmente conclusesi nei loro confronti.





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